Traffico Veicolare: Aggiornamento Normativa
COS’E’
Il nuovo decreto che disciplina il tema della segnaletica stradale per le attività lavorative in presenza di traffico veicolare.
COSA E’ NECESSARIO FARE
Effettuare la corretta informazione, formazione e addestramento.
CHI LO DEVE FARE
Tutti i lavoratori che svolgono attività di apposizione, integrazione o rimozione di segnaletica o svolgono attività in presenza di traffico veicolare.
Qualche Altro Dettaglio
In data 13.02.2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 il Decreto del Ministero del Lavoro del 22 gennaio del 2019 sull’individuazione delle procedure di revisione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, che ha aggiornato la precedente disciplina contenuta nel D.M. 4.3.2013. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 161, comma 2 bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali della sicurezza. Ai sensi dell’art. 3 del suddetto Decreto, i gestori di lavoro delle infrastrutture e delle imprese esecutrice e affidatarie devono assicurare che gli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica oggetto del presente decreto, ricevano una informazione, formazione e addestramento specifica, la cui durata e contenuti minimi sono individuati nell’allegato II.
In sintesi, le principali modifiche del nuovo decreto 22 gennaio 2019 sono:
- i destinatari dei corsi sono lavoratori e preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica.
- il numero massimo di partecipanti nella parte teorica viene allineato agli Accordi Stato Regioni passando da 25 a 35 allievi.
- rimane invece il rapporto di 1:6 tra docente e allievi.
- si indica in modo inequivocabile che la formazione è specifica per categoria di strada.
Il percorso Formativo
Il percorso formativo per i lavoratori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 8 ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:
- Modulo giuridico-normativo della durata di un’ora;
- Modulo tecnico della durata di tre ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
- Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
- Modulo pratico della durata di quattro ore, concernente le categorie di strada nonché le attività di emergenza;
- Prova di verifica finale (prova pratica).
Nel caso di un preposto che abbia già effettuato il percorso formativo di lavoratore, la formazione deve essere integrata, in relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un corso della durata di quattro ore più una prova di verifica finale.
Come Deve essere composta la Squadra di Lavoro.
E’ importante la composizione della squadra: tutti i lavoratori devono essere formati(mentre nell’abrogato DM 4/3/2013 la squadra poteva essere composta in maggioranza da operatori formati) e la maggioranza dei lavoratori devono avere esperienza nella categoria di strada oggetto di intervento.
L’obbligo di aggiornamento passa da 4 a 5 anni e il numero di ore passa da 3 a 6 ore da utilizzarsi soprattutto in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa.
Ci sono modifiche anche in relazione ai requisiti dei docenti e istruttori: il docente della parte teorica potrà essere RSPP aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale; o personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.
L’istruttore della parte pratica sarà 4 un soggetto con esperienza professionale documentata nel campo dell’addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.Infine abbiamo notato che nel Decreto non c’è alcuna indicazione specifica o transitoria relativa alla validità della formazione pregressa di chi è già stato formato o di chi ha fatto l’aggiornamento pari a 3 ore ai sensi dell’abrogato DM 4.3.2013.