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Il nuovo modello unico di dichiarazione (MUD)

COS’E’ Il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)

Il MUD è un modello con il quale vanno denunciati i rifiuti prodotti, smaltiti o avviati a recupero nell’anno precedente la dichiarazione.

COSA E’ NECESSARIO FARE

Effettuare la Dichiarazione ambientale rifiuti entro il 22.06.19 in base alle indicazioni del recente DPCM 24.12.18

CHI LO DEVE FARE

Chiunque effettua attività di gestione rifiuti a titolo professionale (come da elenco a fine articolo).

 

Qualche Altro Dettaglio 

Pubblicato a fine febbraio in Gazzetta Ufficiale il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019 (MUD2019) con l’emanazione de lDecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018 (in S.O.n.8 alla G.U. del 22 febbraio 2019, n.45).
Il nuovo modello sostituisce integralmente il modello precedente e va presentato entro il 22 giugno 2019 (e non più il 30 aprile come da consuetudine), calcolando 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.70. Il provvedimento è composto da un solo articolo e quattro allegati. In particolare, nel primo sono dettagliate le istruzioni per la compilazione del modello, a sua volta suddivise tra:

  • soggetti obbligati;
  • struttura;
  • presentazione;
  • comunicazione rifiuti semplificata;
  • sezione anagrafica;
  • comunicazione rifiuti;
  • comunicazione veicoli fuori uso;
  • comunicazione imballaggi;
  • comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione;
  • comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Nei successivi due allegati è riportata la modulistica da compilare, mentre l’ultimo riporta le indicazioni per la presentazione telematica del
MUD. Ma chi è puntualmente interessato dal provvedimento? Si tratta di:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

Sono esclusi, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.