SISTRI e Registro Elettronico Nazionale
COS’E’
Il Registro Elettronico Nazionale è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che sostituisce il SISTRI.
COSA E’ NECESSARIO FARE
Attendere il decreto attuativo.
CHI LO DEVE FARE
Enti e imprese che gestiscono rifiuti con particolare riferimento a quelli pericolosi.
Qualche Altro Dettaglio
Il Dl 135/2018 (legge 12/2019)all’articolo 6 ha decretatola morte del Sistri a decorrere dal 1° gennaio 2019e dal 13 febbraio 2019 ha certificato la nascita del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti(con il probabile acronimo REN). Innanzitutto chi è interessato dal provvedimento:
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, Dlgs 152/2006 (imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ed imprese ed enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti).
Per il momento sembrano delinearsi due punti abbastanza assodati ed in linea con il vecchio Sistri:
- si pagheranno un “diritto di segreteria e un contributo annuale”;
- la violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi di funzionamento del sistema saranno puniti con sanzioni amministrative pecuniarie.
Con un prossimo regolamento saranno regolamentate le modalità di applicazione del REN e le sanzioni.
Il decreto sarà definito dal Ministero Ambiente di concerto con Economia e sentiti Sviluppo economico, Pubblica amministrazione e Infrastrutture”secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori” (anche questo in linea con quanto avvenne con il SISTRI).
Nell’attesa del nuovo decreto relativo al REN e “fino al termine di piena operatività” dello stesso (anche questa frase ci ricorda molto il Sistri) la tracciabilità dei rifiuti è garantita mediante registro, formulario e Mud di cui ai vecchi articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006, mentre le sanzioni sono quelle di cui al “vecchio” articolo 258.Dalla legge di conferma della soppressione del Sistri emerge la definizione sistema di monitoraggio dei rifiuti, che è composto da tre elementi coincidenti con:
- una struttura ministeriale che sovraintenderà alla stesura delle regole, ne coordinerà e vigilerà l’applicazione;
- una struttura di assistenza e interfaccia con le imprese nell’applicazione delle regole in grado di garantire interazione rispetto alle problematiche e alle necessità operative;
- una struttura tecnologica composta da una parte software e da una parte hardware.
Con la prossima newsletter, a fronte dell’emanazione del Decreto Ministeriale di applicazione del REN, vedremo di darvi maggiori e puntuali indicazioni operative.