Skip links

Deposito temporaneo rifiuti, aggiornamento sui limiti quantitativi e temporali

COS’E’

Raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

COSA E’ NECESSARIO FARE

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le modalità previste dal D.Lgs.152/06 e s.m.i., salvo eventuali disposizioni normative specifiche legate a stati di emergenza quale quello in corso da Covid-19.

CHI LO DEVE FARE

Imprese ed enti produttori di rifiuti

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Come abbiamo sperimentato in più battute a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza legato ai contagi da Covid-19, il susseguirsi di decreti ha avuto impatti anche nella gestione dei rifiuti e relative scadenze (es. proroga della scadenza di presentazione del MUD a giugno 2020).

Nel corso dell’evoluzione normativa legata alle misure di contenimento il DL 18/2020, art.113-bis, ha introdotto una deroga sulla gestione del deposito temporaneo “Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi”.

La legge n.77 del 17 luglio 2020, in conversione del DL 34/2020, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” ha abrogato l’art. 113-bis del DL 18/2020 il quale prevedeva una modifica ai consueti limiti temporali e quantitativi del Deposito Temporaneo.

A decorrere dal 19 luglio 2020 pertanto, i limiti del Deposito Temporaneo (a scelta del produttore) sono tornati a essere i seguenti:

  • Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • Quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 MC di cui al massimo 10 MC di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, qualora il deposito temporaneo non superi i predetti quantitativi annui, la sua durata non può essere superiore a un anno.