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Albo Gestori Ambientali: Proroga della validità per iscrizioni in scadenza tra il 31/01/2020 e 31/01/2021

COS’E’

Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha pubblicato in data 10 dicembre 2020 una circolare stabilendo una proroga della validità per quanto riguarda le iscrizioni in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/01/2021.

COSA E’ NECESSARIO FARE

Le iscrizioni devono essere rinnovate entro la data di scadenza riportata nei vari provvedimenti di iscrizione/rinnovo, ma in caso di proroghe di validità è necessario verificare gli adempimenti necessari alla sussistenza dei requisiti fissati dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, ai fini di non incorrere in sanzioni.

CHI LO DEVE FARE

Imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, individuate dall’articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:

  • imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
  • imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Con Circolare n. 14 del 10 dicembre c.a., il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha stabilito che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31/01/2020 e il 31/01/2021 per le quali non sia stato ancora deliberato il rinnovo, mantengono la loro validità fino al 03 maggio 2021. Come espressamente riportato nella circolare stessa resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:

a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;

b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categoria 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già 2 prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 3 maggio 2021;

c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.