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Documento unico di regolarita’ contributiva (durc) nella fase di emergenza da covid-19

COS’E’

Documentazione che deve essere presentata dalle imprese e dai lavoratori autonomi per attestare la loro regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, enti che si identificano con INPS, INAIL e diversi altri istituti e Casse previdenziali.

COSA E’ NECESSARIO FARE

La richiesta del DURC deve essere fatta dall’appaltante per via telematica.

CHI LO DEVE FARE

Imprese e lavoratori autonomi

ULTERIORI INFORMAZIONI

La verifica della regolarità contributiva delle aziende alle quali si affidano delle lavorazioni in appalto o subappalto è uno degli obblighi in carico al committente previsti dal D.Lgs.81/08 e s.m.i. sia in caso di cantieri temporanei o mobili, sia in caso di appalti presso i siti produttivi di servizi e forniture.

Lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19) è stato dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 20206 per sei mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020 e pertanto fino al 31 luglio 2020.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 30 luglio 2020, n. 190, il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020.

Nella fase di emergenza legata alla pandemia da Covid-19, con istruzione operativa del 03 Agosto 2020 l’INAIL ha dato la seguente indicazione in merito alla scadenza dei documenti di regolarità contributiva:

“Sono validi fino al 29 ottobre 2020 i documenti attestanti la regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Si comunica che i Durc con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 a seguito della soppressione dell’art. 81, comma 1 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 operata dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77.

Di conseguenza, nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc, tutti i Durc online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 sono ritenuti validi fino al 29 ottobre 2020, senza necessità di procedere ad una nuova interrogazione.

Nella funzione Consultazione del servizio Durc online, oltre ad essere disponibili i Durc in corso di validità, è possibile l’acquisizione dell’ultimo Durc online già emesso che riporta nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata al 29 ottobre 2020.

Si sottolinea, tuttavia, che l’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto n. 76/2020, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.”

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito dell’INAIL, in costante aggiornamento