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Obbligo di certificazioni verdi covid-19 (cd. green pass) per l’accesso ai luoghi in cui si svolge l’attività̀ lavorativa (inclusi cantieri).

COS’E’

Il decreto legge che rende obbligatoria la certificazione verde (green pass) per accedere ai luoghi di lavoro.

COSA E’ NECESSARIO FARE

Ogni lavoratore dovrà avere sempre a disposizione copia digitale o cartacea del proprio green pass.

CHI LO DEVE FARE

Tutti i lavoratori, dal 15 ottobre.

In riferimento al Decreto Legge 127 del 21.09.2021, a partire dal 15 ottobre p.v., vige per tutti i lavoratori del comparto pubblico e privato l’obbligo del possesso e dell’esibizione, su richiesta, della Certificazione verde Covid-19

di cui al D.L. 52 del 22 aprile 2021 e s.m.i. per l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolge l’attività̀ lavorativa al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2. L’obbligo sarà̀ in vigore fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza.

L’obbligo di Green Pass per l’accesso è esteso anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività̀ lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (per le P.A. anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali).

L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

I datori di lavoro dovranno effettuare la verifica anche per propri lavoratori che prestano l’attività̀ lavorativa presso sedi esterne o terze (N.B.: la verifica del possesso del Green Pass da parte di tali lavoratori sarà̀ doppio: da parte del datore di lavoro e all’accesso ai luoghi di lavoro terzi ove sarà̀ svolta l’attività̀ lavorativa).

I datori di lavoro devono:

definire le modalità̀ operative delle verifiche in base alla propria organizzazione, con procedura scritta (da affiancare al protocollo anti-contagio già in corso) che indichi ad esempio punto di verifica, personale incaricato, turni, luoghi di accesso, luoghi ove si presta l’attività̀ lavorativa, gestione delle esenzioni, etc…


assicurare il rispetto delle prescrizioni con cartelli informativi e sorveglianza;


incaricare per iscritto (allegato 2) i soggetti che dovranno provvedere alle verifiche e alla contestazione delle eventuali violazioni degli obblighi.

I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione, tramite l’App VerificaC19 sviluppata dal Ministero della Salute, che legge il QR Code del certificato digitale o cartaceo.

Il Decreto prevede che il personale che comunica di non essere in possesso del Green Pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, NON PUO’ ESSERE AMMESSO ALL’INTERNO DELL’AZIENDA. E’ da considerarsi assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può̀ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Gli atti di eventuali violazioni degli obblighi in capo al datore di lavoro o dell’obbligo del divieto di accesso al luogo di lavoro senza il possesso del Certificato Verde Covid-19 da parte dei lavoratori vanno trasmessi, da parte dei soggetti incaricati all’accertamento della contestazione, al Prefetto territorialmente competente per l’irrogazione delle sanzioni (per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Rimaniamo in attesa di eventuali FAQ o linee guida da parte delle Autorità̀ competenti per maggiori dettagli riguardanti in particolare le modalità̀ operative di controllo del possesso di Green Pass dei lavoratori.