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Albo gestori ambientali “modifica alle prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione all’albo”

COS’E’

Il Comitato Nazionale ha la facoltà di riunirsi e deliberare apportando modifiche alle disposizioni normative che dovranno rispettare le imprese soggette ad iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

COSA E’ NECESSARIO FARE

Le imprese soggette alle prescrizioni dovranno prendere visione di quanto indicato nelle Delibere del Comitato Nazionale e applicare quanto richiesto.

CHI LO DEVE FARE

Tutte le imprese che si occupano di gestione rifiuti (raccolta e trasporto di rifiuti urbani/speciali pericolosi e non pericolosi, bonifica siti contaminati, bonifica siti e beni contenenti amianto).

Con la Deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2022 “Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’Albo”, il Comitato Nazionale ha deliberato l’aggiornamento delle prescrizioni riportate nei propri provvedimenti autorizzativi.

 

La deliberazione entra in vigore il 15 marzo 2022, quindi le imprese dovranno adeguarsi entro tale data.

 

Si riporta a titolo esemplificativo un estratto delle prescrizioni rientranti nel campo di applicazione del Sistema di Gestione Integrato della Bragagnolo Srl “bonifica dei siti contaminati”.

 

ALLEGATO “F”

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 9

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall’impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo).

L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

  1. L’attività di bonifica dei siti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
  2. L’impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell’art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
  3. L’idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  4. Le imprese registrate (EMAS) che fruiscono dell’agevolazione prevista all’articolo 4, comma 1, del decreto 5 luglio 2005, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all’art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120;
  5. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l’iscritto deve adeguare l’importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2005;

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l’efficacia dell’iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1,