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Modifiche al decreto legislativo 81/08: legge 17 dicembre 2021 n.215

COS’E’

Le modifiche al D.LGS 81/2008.

COSA E’ NECESSARIO FARE

Prendere in considerazione le novità introdotte: obblighi del DL, dei preposti, in riferimento ai contratti d’appalto e sulla Formazione e sull’addestramento.

CHI LO DEVE FARE

Tutti i  datori di lavoro.

Con la Legge 215/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto Legge 146/2021, prevedendo una ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel D. Lgs 81/2008.

Il legislatore ha integralmente sostituito l’Allegato I del D. Lgs. n. 81/2008  intervenendo, inoltre, su ben 14 articoli dello stesso.

 

Prendiamo in esame le principali modifiche:

 

Art. 14 –  Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08, non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell’attività.

I casi di gravi violazioni sulla sicurezza sul lavoro elencati nel nuovo Allegato I, che fanno scattare la sospensione sono:

 

  • Mancata elaborazione del DVR
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
  • Mancata formazione  ed addestramento
  • Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
  • Mancata elaborazione del POS
  • Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto
  • Mancanza di protezione contro il vuoto
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e         procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
  • Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo
  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

 

Art. 18 – Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente: al comma 1 è stata inserita la lettera b-bis che prevede l’obbligatorietà dell’individuazione del Preposto per  l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.

Art. 19 – sugli Obblighi del Preposto: la lettera a) del comma 1 è stata riscritta ed elenca i nuovi compiti del preposto:

  • Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
  • In caso di appurata non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  • Dopo la lettera f) e’ inserita la lettera f-bis che impone al preposto , in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza,  di, se necessario, interrompere tem-poraneamente l’attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate

 

Art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione: dopo il comma 8 e’ aggiunto il comma 8-bis in cui viene  indicato che il Datore di lavoro ha l’obbligo, nello svolgimento delle attività di appalto indicati all’art. 26 del D.lgs. 81/08 di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.

 

Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1) Di rilievo appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 nei quali si prevede espressamente che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotterà un nuovo Accordo nel quale verranno accorpati, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione.

Schematicamente nel nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione verranno:

  • individuate le durate, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro;
  • individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

2) Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 215, veniva indicato al comma V dell’art. 37: “l’addestramento viene effettuato da persone esperte sul luogo di lavoro”.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 215 il comma V è stato così modificato: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

3) Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative di essi devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi.
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Con l’occasione ricordiamo infine che con il nuovo decreto sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sono state introdotte novità per la Valutazione rischio Incendio e la periodicità dell’aggiornamento degli addetti anti incendio è prevista con frequenza almeno quinquennale.