Covid-19: linee guida per i cantieri valide fino al 31 dicembre 2022
COS’E’
Il nuovo protocollo interministeriale condiviso con gli enti territoriali, aziende, associazioni di categoria e sindacati
COSA E’ NECESSARIO FARE
Adeguare il protocollo anticontagio.
CHI LO DEVE FARE
Tutti i lavoratori in cantiere.
E’ sato pubblicato il nuovo protocollo interministeriale con le disposizioni per organizzare le attività nei cantieri, le modalità di accesso dei fornitori, la pulizia e la gestione degli spazi comuni, i comportamenti da adottare nel caso una persona presenti sintomi influenzali.
Si tratta del protocollo con le Linea Guida per prevenire la diffusione del Covid-19 nei cantieri, che il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Anci, Upi, Anas Spa, Rfi Spa, le associazioni di categoria e le federazioni del settore delle costruzioni di Cgil, Cisl e Uil, ha adottato con un’ordinanza del Ministro della Salute e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022.
Le Linee Guida – che vi riportiamo di seguito – contengono misure per prevenire i contagi nei cantieri e attuano le prescrizioni di legge e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE
Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato bilaterale Formazione – Sicurezza del settore delle costruzioni, informa tutti i lavoratori sulle disposizioni delle Autorità, in particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
– rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro per l’accesso in cantiere (in particolare: utilizzo dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni e rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti);
– informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale o simil influenzale.
L’impresa affidataria, in collaborazione con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ove presente, definisce le modalità di informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere (es. tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.).
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni, laddove, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto si possano verificare contatti stretti per un tempo superiore ai 15 minuti.
PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi dalla stessa utilizzati. Le persone presenti in cantiere devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica.
GESTIONE SPAZI COMUNI
(SPOGLIATOI)
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi deve essere organizzato, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con i coordinatori della sicurezza, al fine di evitare assembramenti e con la previsione
di una ventilazione adeguata dei locali.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria (come la tosse), lo deve dichiarare immediatamente al proprio datore di lavoro o al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il medico competente – nel rispetto della privacy – segnala situazioni di particolare fragilità al datore di lavoro, il quale dispone le idonee misure di tutela del lavoratore; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.