Lavoro D’ Estate In Condizioni Di Temperatura Elevata
COS’E’
Documento del comitato provinciale di coordinamento servizio di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro Padova sul rischio colpo di calore.
COSA E’ NECESSARIO FARE
Attuare le misure di prevenzione suggerite
CHI LO DEVE FARE
Tutte le aziende con lavoratori esposti a calore.
Il titolo VIII del D. Lgs. 81/2008 definisce il microclima come un agente di rischi di tipo fisico; di conseguenza il datore di lavoro è obbligato a valutare il rischio oltre che a valutare ed identificare le misure necessarie a definire gli interventi protettivi e preventivi utili a minimizzare il rischio. Inoltre, l’art. 184 impone di informare e formare i lavoratori ed i loro rappresentanti in relazione ai risultati della valutazione dei rischi; tale obbligo assume particolare rilevanza nel caso di lavoratori con condizioni di iper suscettibilità al rischio ove una corretta informazione può condurre il lavoratore a formulare motivata richiesta di sorveglianza sanitaria, così come previsto dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008.
L’obbligo della valutazione del rischio e della messa in atto delle misure di prevenzione e protezione risulta ancora più stringente in quelle lavorazioni che classicamente sono caratterizzate da questo rischio: l’edilizia e l’agricoltura.
L’importanza di una corretta gestione del rischio microclima diventa ancora più stringente considerando i cambiamenti climatici in atto (l’estate 2022 è stata la più calda registrata in Europa secondo il rapporto Copernicus).
MISURE DI PREVENZIONE:
1.DESIGNARE UN RESPONSABILE: individuare un responsabile che sia presente fisicamente nel luogo dove viene svolta l’attività lavorativa (può anche essere il Preposto), che sia adeguatamente formato sulla sorveglianza delle condizioni microclimatiche, sull’utilizzo degli indici di stress termico e che sia preposto all’eventuale attuazione delle misure di tutela specifiche quando necessario.
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO: riconoscere i rischi legati all’esposizione alle alte temperature e i loro effetto sulla popolazione lavorativa, in particolare sui soggetti particolarmente suscettibili; utilizzare piattaforme previsionali di allerta caldo, specifiche per i lavoratori (piattaforma worklimate.it ).
3. FORMAZIONE: La formazione ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei lavoratori sugli effetti sulla salute dello stress da caldo e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. Deve comprendere raccomandazioni sugli abiti preferibilmente da indossare, sull’importanza di mantenere un ottimo stato di idratazione e un’alimentazione equilibrata, sui fattori di rischio individuali e la gestione dei sintomi delle patologie da calore, come prevenirne l’insorgenza e come e quando riconoscere i sintomi. È importante che la formazione dei lavoratori venga fatta in una lingua che i lavoratori comprendano. Oltre che per i lavoratori, si raccomanda anche per il preposto per la sicurezza e l’addetto al primo soccorso la formazione specifica sui rischi legati allo stress termico e sulle strategie di prevenzione e mitigazione.
4. STRATEGIE DI PREVENZIONE E PROTEZIONI INDIVIDUALI PER I LAVORATORI:
Idratazione: Rendere disponibile acqua
potabile da bere e acqua per rinfrescarsi. Acqua fresca potabile deve essere sempre disponibile e facilmente accessibile. Bere solo quando si ha sete può andare bene nei giorni freschi, ma in occasione di un’ondata di calore, o, in generale, dell’esposizione a temperature elevate, si dovrebbero seguire alcune semplici regole per una corretta idratazione. Si raccomanda che i lavoratori:
- facciano massima attenzione al proprio livello di idratazione e bevano prima di avvertire la sete;
- evitino di bere più di 1,5 litri di acqua in un’ora. L’eccesso di liquidi provoca carenza di sali minerali e può causare effetti negativi sulla salute;
- limitino l’assunzione di bevande energetiche utilizzate in ambito sportivo e/o l’assunzione autonoma di integratori salini per compensare i sali minerali persi con la sudorazione. Le bevande energetiche possono avere effetti negativi in termini di eccesso di calorie ingerite e provocare disturbi elettrolitici. In genere un’alimentazione equilibrata è in grado di reintegrare la perdita di sali dovuta alla sudorazione. L’assunzione di bevande energetiche o di integratori dovrebbe avvenire solo sotto supervisione medica.
- Contenitori per l’acqua dovrebbero essere installati in diverse postazioni sul luogo di lavoro.
Abbigliamento
Consigliare ai lavoratori di indossare, se possibile, abiti leggeri in fibre naturali, traspiranti e di colore chiaro e che ricoprano buona parte del corpo (es. maglietta leggera a maniche lunghe: è importante non lavorare a pelle nuda) e consigliare di indossare se possibile un copricapo con visiera o a tesa larga e occhiali da sole con filtri UV.
5. RIORGANIZZAZIONE DEI TURNI DI LAVORO: riprogrammare le attività non prioritarie e da condursi all’aperto in condizioni meteo-climatiche più favorevoli. Le attività più impegnative dovrebbero comunque essere eseguite nelle ore più fresche della giornata. L’alternanza dei turni dovrebbe essere gestita in modo da minimizzare l’esposizione individuale al caldo o al sole diretto.
6. RENDERE DISPONIBILI AREE OMBREGGIATE: necessarie per le frequenti pause e per il consumo dei pasti (prediligere pasti ricchi in frutta e verdura).
7. FAVORIRE L’ACCLIMATAZIONE DEI LAVORATORI: per acclimatazione si intendono tutte quelle modificazioni fisiologiche dell’organismo che consentono di tollerare lo, svolgimento di mansioni lavorative in condizioni di esposizione a temperature elevate. L’acclimatazione si ottiene aumentando gradualmente i carichi di lavoro e l’esposizione al calore; per raggiungere uno stato di acclimatazione sono necessari dai 7 ai 14 giorni nell’individuo normale; nei soggetti ipersuscettibili sarà necessario prevedere un periodo di acclimatazione più lungo.
È importante tenere presente che:
- l’acclimatazione si mantiene solo per alcuni giorni se si interrompe l’attività lavorativa;
- i disturbi da caldo si verificano spesso durante i primi giorni di attività lavorativa e/o nei primi giorni di un’ondata di calore o in concomitanza con le prime esposizioni stagionali a temperature particolarmente elevate;
- particolare attenzione va prestata ai lavoratori neo-assunti, ovvero lavoratori giovani e in ottime condizioni di salute ma con meno esperienza lavorativa alle spalle.
8. REALIZZAZIONE DEL “SISTEMA DEL COMPAGNO”: promuovere il reciproco controllo dei lavoratori.
9. PIANIFICAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE: prima che avvenga l’esposizione dei lavoratori al calore è necessario che gli stessi vengano addestrati a riconoscere precocemente i sintomi delle patologie da stress termico, come contattare i soccorsi e le misure di primo soccorso da attuare: in particolare è bene tenere presente che un iniziale stato confusionale può evolvere rapidamente e quindi, nel caso, contattare tempestivamente i soccorsi; nel frattempo la prima misura da attuare è il raffreddamento del corpo più rapidamente possibile (anche immersione in vasca) e la somministrazione di abbondanti liquidi (acqua o soluzioni isotoniche).
10. RICORRERE A CASSA INTEGRAZIONE: l’INPS rende disponibili ai lavoratori dei comparti edili e agricolo la possibilità di attivare una cassa integrazione in caso di temperature estreme. Sarà possibile ricorrere a tale misura in caso di temperature superiori ai 35°C o, con temperature inferiori, qualora il tipo di attività o altri fattori climatici, si raggiungano tali valori come temperature “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quella reale. Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’INPS riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive. Nella domanda di CI e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni di qualsiasi organismo certificato che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.