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R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) NUOVO DECRETO IN VIGORE DAL 15/06/2023

COS’E’

Modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

COSA E’ NECESSARIO FARE

I soggetti obbligati dovranno iscriversi al registro digitale per la tracciabilità dei rifiuti, il quale andrà a sostituire la gestione cartacea attualmente in vigore.

Allo stato attuale si è in fase di sperimentazione e non sono ancora usciti i decreti attuativi.

CHI LO DEVE FARE

I produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi

 

Nella Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 126 del 31/05/2023 è stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

 

Il Regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del RENTRi, definendo:

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione;
  • le modalità per la condivisione dei dati con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto Rifiuti;
  • le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
  • le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario;
  • le modalità di accesso ai dati del RENTRi da parte degli organi di controllo;

 

Il Regolamento è in vigore dal 15 giugno 2023, I soggetti obbligati saranno comunque tenuti ad iscriversi al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende.

 

Le tempistiche di iscrizione sono elencate all’art.13 “Tempistiche di iscrizione”:

 

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;

b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;

c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

 

  1. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.

 

  1. Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.”

 

Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese, come indicato in Allegato III, tabella I.

 

Come previsto dall’art. 21 del Decreto, le modalità operative del sistema saranno definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali del MASE.

 

I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione sono applicabili a partire dal 15 dicembre 2024.

Fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Fonti:

  •  DECRETO 4 aprile 2023 , n. 59
  • ecocamere.it