Diisocianati: Cosa sono? Nuovo Obbligo Formativo?
COS’E’
I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti e sono sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1.
COSA E’ NECESSARIO FARE
Formare i lavoratori entro il 24 agosto 2023 o comunque prima dell’utilizzo o dell’esposizione a tali sostanze.
CHI LO DEVE FARE
Tutti i Datori di lavoro ai lavoratori esposti.
Dal 24 agosto 2023, i diisocianati non devono essere usati in quanto tali, o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
– la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% di peso, o
– il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Nell’allegato al Regolamento sono anche stabiliti i contenuti minimi della formazione adeguata richiesta.
La formazione si divide in tre livelli a seconda delle mansioni dell’operatore ed è da rinnovare ogni cinque anni.
Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.
L’obbligatorietà della formazione riguarda tutto il personale, compresi lavoratori autonomi, che utilizzano in maniera industriale e professionale prodotti contenenti diisocianati, es. MANUTENTORI, IDRAULICI, CARROZZIERI, FALEGNAMI, ELETTRICISTI, LAVORATORI DI AZIENDE CHE UTILIZZANO VERNICI, CHE EFFETTUANO LAVORAZIONE DI METALLI, MATERIE PLASTICHE, COMPONENTI PER MOBILI, ecc…
I composti diisocianati sono presenti in:
- schiume poliuretaniche (in molti casi la percentuale in peso è inferiore a 0,1);
- colle poliuretaniche, di frequente difenilmetano diisocianato MDI (anche in questo caso la percentuale in peso è spesso inferiore a 0,1;
- catalizzatori di molte vernici bicomponenti, sia a base poliuretanica che all’acqua;
induritori per le colle in classe D4 (nella maggior parte dei casi si tratta di poliisocianati, quindi non necessariamente diisocianati considerato che i polimeri dell’isocianato non sono obbligatoriamente dimeri).
La discriminante, per quanto riguarda l’obbligo dell’attestato di formazione, risiede nella % di contenuto di diisocianato:
- Se inferiore allo 0,1% in peso NON è richiesto attestato
- Se superiore allo 0,1% in peso è richiesto attestato.
Come per ogni rischio pertanto il consiglio è valutare se possibile eliminare il rischio oppure ridurre il rischio (sostituendo il prodotto che contiene diisocianato).