Rischi da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro: modifiche agli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008
COS’E’
Il nuovo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che ha introdotto le modifiche agli allegati XLII e XLIII al D.Lgs. 81/2008.
COSA E’ NECESSARIO FARE
una valutazione specifica mediante campionamento.
CHI LO DEVE FARE
Tutte le aziende che effettuano lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione; Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali usati precedentemente nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore;
Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel
Dopo le recenti sostituzioni degli allegati XLVII e XLVIII è ora la volta degli allegati XLII e XLIII del D.lgs 81/2008. Il nuovo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute dell’11 febbraio 2021 ha introdotto le modifiche agli allegati XLII e XLIII al D.Lgs. 81/2008, in attuazione dalla direttiva (UE) 2019/130 e della direttiva (UE) 2019/983, che modificano la direttiva (CE) 2019/37 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
L’aggiornamento dell’Allegato XLII, che presenta l’elenco di Sostanze, Miscele e Processi ritenuti particolarmente pericolosi, riguarda l’inserimento di tre ulteriori tipologie:
• Lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione
• Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali usati precedentemente nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore
• Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel
La modifica ha dunque definitivamente inserito la silice libera cristallina fra le sostanze cancerogene, per cui è necessario effettuare una valutazione specifica mediante campionamento. L’allegato XLIII ha inoltre fissato il limite di esposizione pari a 0,1 mg/m3.
Risulta pertanto obbligatoria una valutazione dell’esposizione a silice libera cristallina mediante misurazione della concentrazione aerodispersa, che consenta di dimostrare la conformità con il limite di esposizione. Tali misure dovranno essere comprese all’interno dello specifico documento di valutazione del rischio cancerogeno.
La seconda novità riguarda l’inserimento, nel medesimo elenco, degli oli minerali e delle emissioni di gas di scarico dei motori diesel, considerati cancerogeni pari al legno duro. È pertanto necessario monitorare chiunque sia potenzialmente a contatto con tali sostanze, come autofficine o centri revisioni.
L’aggiornamento dell’allegato XLIII riguarda invece i valori limite di esposizione professionale agli agenti.
In particolare, il valore limite di esposizione alle polveri di legno duro è stato abbassato da 5 mg/m3 a 2 mg/m3; fino al 17 gennaio 2023, il limite transitorio posto è di 3 mg/m3.
La conformità a tali limiti deve essere dimostrata attraverso le misure sul campo delle concentrazioni di polveri di legno disperse in aria e la verifica con le misure negli anni precedenti. Nel caso in cui tali analisi abbiano evidenziato valori maggiori di 1,5 mg/m3, occorrerà in primo luogo migliorare l’efficienza di tutti i sistemi di aspirazione collegati ai macchinari in cui si genera polvere.