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Circolare del ministero della salute n.15127 del 12/04/2021 “indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

COS’E’

Indicazioni procedurali del Ministero della Salute circa la riammissione in servizio di un lavoratore dopo assenza per malattia COVID-19.

COSA E’ NECESSARIO FARE

Il rientro a lavoro di un lavoratore risultato positivo al Covid-19 prevede che ci sia l’evidenza della negativizzazione del tampone di controllo, secondo specifiche modalità operative emesse dal Ministero della Salute.

CHI LO DEVE FARE

Tutti i datori di lavoro che si trovano a gestire il rientro di un dipendente risultato positivo al Covid-19.

In data 6 aprile 2021 è stato aggiornato il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, recepito successivamente con ordinanza del Ministero della Salute (G.U. n.128 del 31-05-2021).

In data 12 aprile 2021 il Ministero della Salute ha emesso l’ordinanza n.15127 esplicativa circa le procedure attuative ai fini della riammissione in servizio di un lavoratore dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Nello specifico il documento prevede in riassunto le seguenti casistiche (per il testo completo si rimanda comunque alla lettura dell’ordinanza citata):

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Per i lavoratori affetti da Covid-19 per i quali si sono riscontrati sintomi gravi e/o è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, il Medico Competente effettua la visita medica al fine di verificare l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

B) Lavoratori positivi sintomatici

Se i sintomi sono diversi dal punto A), possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici

Il lavoratore deve essere asintomatico per tutto il periodo.

Possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Un’importante considerazione introdotta dal Ministero della Salute è la seguente:

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

In applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione di tampone molecolare o antigenico che dovrà avere risultato negativo.