Circolare del ministero della transizione ecologica n.51657 del 14/05/2021 “d.lgs.116/2020 criticità interpretative e applicative – chiarimenti – rifiuti da manutenzione”
COS’E’
Indicazioni del Ministero della Salute circa diverse problematiche interpretative legate all’entrata in vigore del D.Lgs.116/2020 che ha apportato modifiche al D.Lgs.152/06 “Testo Unico Ambientale”.
COSA E’ NECESSARIO FARE
Linee guida del M.I.T.E. circa la gestione di rifiuti derivanti da manutenzione e piccoli cantieri edili.
CHI LO DEVE FARE
Tutte le imprese che si trovano a gestire piccole quantità di rifiuti in cantiere ove non è “giustificabile” l’allestimento di un deposito temporaneo.
Nella GU Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020 è stato pubblicato il D. Lgs. 116/2020 del 3 settembre 2020 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.
Il Decreto, entrato in vigore il 26 settembre 2020, ha apportato molteplici modifiche al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
L’oggetto del presente articolo è l’abrogazione dell’art.266, comma 4, il quale forniva indicazioni circa la gestione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione, e la contestuale l’introduzione del nuovo comma 19, all’interno dell’art.193 del D.Lgs.152/06, che stabilisce “i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività” e che “Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione”.
In data 14 maggio 2021, con circolare n.51657, il Ministero della Transizione Ecologica ha espresso chiarimenti in merito ad alcuni quesiti ricevuti:
a) ci siano indicazioni o parametri per definire il concetto di “piccoli interventi edili”
b) ci sia un criterio dimensionale per il concetto di “quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito” previsto dal secondo periodo dell’articolo 193, comma 19;
Per quanto riguarda questi sub a) e sub b) il parere è di valutare “di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell’attività svolta e dei rifiuti prodotti”.
La produzione dei rifiuti è conseguenza dell’attività svolta e delle circostanze delle lavorazioni, quindi per il M.I.T.E. la sola quantità dei rifiuti prodotti non può essere considerata come unico parametro indicativo per valutare l’applicabilità della definizione di “rifiuti da manutenzione e/o piccoli interventi edili”.
c) nei casi indicati primo periodo del comma 19 sia corretto ritenere che il trasporto dal luogo di produzione reale al luogo di produzione fittizio debba – anche solo opportunamente – avvenire con il formulario di identificazione;
Con riferimento al quesito sub c), il M.I.T.E. rileva che “ai fini del deposito, il primo periodo della disposizione in esame definisce, in via generale, una fictio iuris con riferimento a tutte le attività di manutenzione, prevedendo come, in tale ipotesi, i rifiuti si considerino prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività”.
Nella circolare è riportato che solo in determinate ipotesi è possibile sostituire il formulario di identificazione con un documento di trasporto (produzione di quantitativi limitati di rifiuti che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività).
d) in tutti i casi dell’art. 193, comma 19 sia corretto ritenere che occorra – per il trasporto – il requisito dell’iscrizione all’Albo.
Con riferimento al quesito sub d), in assenza di una specifica previsione di deroga, rimane fermo l’obbligo di iscrizione all’Albo nei casi e con le modalità previste dall’articolo 212 del decreto legislativo n.152 del 2006.