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Albo Nazionale Gestori Ambientali – verifiche obbligatorie RT, modifica termini per l’esenzione

COS’E’

Il termine entro il quale i Responsabili Tecnici, non in possesso dei requisiti fissati dall’Albo Gestori Ambientali, dovranno adeguare il proprio profilo professionale tramite superamento esame di abilitazione.

COSA E’ NECESSARIO FARE

Il Responsabile Tecnico è tenuto a rispettare determinati requisiti elencati in dettaglio nella Deliberazione n.6 del 30/05/20217 emanata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, modificata dalla Deliberazione n.7 del 16/11/2022.

I Responsabili Tecnici non in possesso di tali requisiti dovranno adeguare la loro posizione e, ove previsto, sostenere l’esame di abilitazione.

CHI LO DEVE FARE

Imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, individuate dall’articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:

  • imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
  • imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

 

Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, con Deliberazione n.6 del 30 maggio 2017 ha introdotto i requisiti obbligatori che deve avere un Responsabile Tecnico, per ciascuna categoria e classe di iscrizione (elencati nell’Allegato “A” della deliberazione stessa).

Successivamente con Deliberazione n. 9 del 28 luglio 2021, il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha apportato alcune modifiche introducendo le seguenti variazioni:

  1. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16/05/2017 potrà svolgere la propria attività in regime transitorio fino al 16/10/2023
  2. Il responsabile tecnico iscritto e nominato alla data del 16/05/2017 potrà svolgere la verifica di aggiornamento dal 01/01/2022

 

La deliberazione n.7 del 16/11/2022 apporta ulteriori modifiche:

 Articolo 1

(Modifiche alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017)

a) Il comma 5 dell’articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 è così sostituito:

È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5-bis:

“Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità di cui all’art. 2, comma 4 della presente deliberazione entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.”; c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il comma 5-ter:

“Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato A, corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di cui all’allegato B.”; la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato C ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato D.

Articolo 2

(Modifiche alla deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019)

L’articolo 2 della deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 è così modificato:

al comma 5 la lettera a) è così sostituita:

“a) La verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico che devono essere superati contemporaneamente”;

b) al comma 5 è aggiunta la seguente lettera:

c) “La verifica di aggiornamento è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e almeno un modulo specialistico, che possono essere superati anche separatamente purché entro la data di scadenza della rispettiva validità”.